DENOMINAZIONE SCOPO SEDE
E' costituita l'associazione "Società Italiana dì Riabilitazione Neurologica (SIRN)" La SIRN è Associazione di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, i medici che comunque operino nell'ambito della Riabilitazione Neurologica, nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta.
La SIRN ha lo scopo:
di promuovere in Italia gli studi finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle metodiche, tecniche e procedure di Riabilitazione Neurologica a seguito di disabilità o menomazione da qualunque causa;
di migliorare la qualità in questo settore delle attività riabilitative
di svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
di collaborare con il MIUR, le Università, il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri organismi e istituzioni sanitarie e di ricerca;
di
elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuovere trials di studio e ricerche
scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e
organismi scientifici;
L'attività della SIRN è coordinata con gli interventi delle istituzioni
pubbliche e private, e con le iniziative assunte a livello europeo ed
extraeuropeo aventi analoghe finalità.
Art. 3 -
La SIRN
si propone come Società scientifica multidisciplinare che auspica l'adesione di
tutti gli
studiosi interessati alla Riabilitazione Neurologica.
Art. 4 -
La SIRN
ha sede nel Comune di Roma, in Via Tolmino n. 5 e potrà essere in qualunque
momento modificata con delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere
ratificata dalla prima
assemblea.
Art. 5 -
La SIRN
può istituire Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire
particolari
aspetti culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione Neurologica. Può
istituire inoltre, Sezioni Regionali
ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori
speculativi ed
applicativi della Riabilitazione Neurologica.
Art. 6 -
La SIRN
si propone di perseguire gli scopi statutari in particolare mediante:
a) l'organizzazione dì congressi scientifici nazionali;
b) riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Speciali, Regionali ed
Interregionali;
c) altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e
dell'attività scientifica.
d) la promozione e partecipazione a progetti di formazione continua e
manageriale anche attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e la
elaborazione di linee guida che si inseriscano nel quadro complessivo delle
linee guida della Riabilitazione.
e) la promozione e partecipazione a ricerche e progetti multicentrici di
miglioramento continuo della qualità.
f) la realizzazione di trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate;
g) la creazione di una propria rivista, o l'adozione di una rivista già
esistente quale organo ufficiale
della Società.
h) un notiziario SIRN quale momento periodico di informazione;
i) l'adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità.
j) il collegamento con Società Nazionali ed Internazionali di Riabilitazione e
di Neuroriabilitazione.
La SIRN non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa ogni finalità sindacale.
La SIRN non potrà
esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, salvo quelle
necessarie per le attività di formazione
continua.
Il perseguimento delle finalità e la valutazione dei risultati sarà effettuato
con adeguati sistemi di verifica
del tipo e della qualità delle attività svolte.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 7 -
Il
Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo che diverranno
proprietà detla SIRN;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti,
pervenuti a qualsiasi titolo;
d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della SIRN.
Le entrate della SIRN sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle liberalità, rimborsi o utile derivante da manifestazioni culturali e
scientifiche o partecipazioni ad
esse;
c) dagli utili derivanti dall'attività imprenditoriale necessaria per le
attività di formazione continua;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;, nel
rispetto delle normative vigenti
in materia ed in specie relative a finanziamenti che possano configurare
conflitto di interesse con
il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;
e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale.
Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati
e/o di enti pubblici nonché di
soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di
interesse con il S.S.N.,
anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi
degli associati e/o enti
pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di
dispositivi medici, nel rispetto
dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione
continua.
Art. 8 -
L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro
trenta giorni dalla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio
consuntivo e quello preventivo
del successivo esercizio.
Art 9 -
La SIRN
è costituita da:
- Soci Fondatori
- Soci Certificati
-
Soci Ordinari
- Soci Junior
Possono essere inoltre ammessi:
Soci Onorari e
Soci Aderenti
con modalità e diritti infraspecificati.
Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione, è quello risultante
dall'apposito elenco dei
soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, a
tale indirizzo potrà essere
inviato ogni avviso o comunicazione.
A tal fine dovrà essere annotata sull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo
comunicata per scritto
dai soci.
Art. 1O -
I Soci
Fondatori sono tutti coloro che hanno votato la costituzione della Società
Italiana di Riabilitazione Neurologica, ed hanno pagato la quota per la
costituzione formale della Società. I Soci Fondatori sono comunque tenuti al
pagamento di quote annuali della stessa entità di quelle dovute dai Soci
Ordinari. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso. I Soci Fondatori
hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche
Sociali.
Art.11 -
Per divenire Socio Certificato è necessario :
essere in possesso di una delle seguenti specialità mediche:medicina fisica e riabilitazione, neurologia, neurofisiopatologia, neurochirurgia, neuropsichiatria infantile, geriatria;
aver
conseguito il "Board of Qualification in Neurorehabilitation" rilasciato dalla
SIRN od in alternativa aver completato un periodo di tirocinio dopo la
specialità in una struttura di formazione italiana od estera individuata dal
Consiglio Direttivo in cui si siano attivati specifici crediti.
Per
individuare tali strutture il Consiglio Direttivo terrà conto delle indicazioni
internazionali e nazionali in tema di accreditamento delle strutture
riabilitative e delle loro attività e prestazioni.
aver partecipato a ricerche inerenti la Riabilitazione Neurologica nei termini
riconosciuti a livello internazionale l'ammissione è deliberata dal Consiglio
Direttivo senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro.
Gli
ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed
eventualmente aggiornata dall'Assemblea dei Soci. Essi acquistano diritto di
voto in Assemblea non appena aver atteso al versa mento della quota associativa.
I Soci Certificati hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a
tutte le Cariche Sociali.
Art. 12 -
Può
divenire Socio Ordinario senza limitazioni personali o inerenti il luogo di
lavoro chi, laureato
in medicina, è liberamente motivato ad operare secondo i fini istituzionali
della SIRN, appartenente
alle categorie professionali, al settore specialistico, alle discipline del
S.S.N., che operino
nell'ambito della Riabilitazione Neurologica nelle varie strutture e settori di
attività del Servizio sanitario
nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS,
ospedali classificati,
case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne
facciano richiesta.
La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Presidente della SIRN e
redatta su apposito
modello predisposto dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi sono tenuti a
versare la quota annuale
nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall'Assemblea dei Soci. Essi
acquistano diritto di
voto in Assemblea non appena aver atteso al versa mento della quota associativa.
I Soci Ordinari
hanno diritto di voto in Assemblea e, possono essere eletti nel Consiglio
Direttivo, nel Collegio dei
Probiviri e nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono Soci junior gli iscritti alla Società fino al compimento del 35°
(trentacinquesimo) anno di età.
Il Consiglio Direttivo può definire, con apposito regolamento, particolari agevolazioni riservate a tali
soci, ivi comprese il pagamento di una quota associativa annuale ridotta.
Art.13
Possono
essere riconosciuti Soci Onorari Personalità Italiane e Straniere che si siano
particolarmente
distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito della
Riabilitazione Neurologica. La nomina è effettuata con delibera all'unanimità
del Consiglio Direttivo con voto favorevole di
almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri. I Soci Onorari Italiani e Stranieri sono
esentati dal pagamento
della quota annuale di associazione. Essi non hanno diritto dì voto in Assemblea
e non possono
ricoprire cariche sociali.
Art. 14
E' previsto il riconoscimento della qualifica di "Soci Aderenti" a quanti, non
medici, si interessano di
particolari aspetti sociali, culturali, scientifici e didattici della
Riabilitazione Neurologica.
La domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata da due Soci proponenti ed
indirizzata al Presidente
della SIRN. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum. L'ammissione è
deliberata dal consiglio
direttivo. I Soci Aderenti pagano una quota sociale ridotta del 50% (cinquanta
per cento), hanno
diritto a partecipare alle attività societarie, a presentare contributi ai
congressi, usufruire della rivista
come gli altri soci, ma non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono
ricoprire cariche sociali.
Art. 15
La
qualifica di Socio Certificato, Ordinario, Junior, Onorario e Aderente in genere
si perde per
decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con
delibera ratificata
dall'Assemblea dei Soci e per morosità nel caso dei Soci Ordinari, Certificati,
Junior, Aderenti. La
perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi
della Società.
Art. 16
Sono
Organi della SIRN:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- La Presidenza
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
E' espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche sociali.
Art. 17
L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria
almeno una volta
all'anno ed in concomitanza con le attività scientifiche programmate. Essa
elabora e fissa in confronto
concreto con la realtà scientifica, didattica e assistenziale, le linee
programmatiche generali della
SIRN. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative, e le modalità di
riscossione, approva i
bilanci consuntivo e preventivo e l'attività svolta.
L'Assemblea, fissa la data e la sede dei congressi nazionali, delle altre
attività sociali, i temi e le modalità
di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal
Consiglio Direttivo
L'Assemblea su richiesta anticipata di almeno 60 (sessanta) giorni, può essere
convocata in via straordinaria
dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di
almeno 1/4 (un
quarto) dei Soci che hanno diritto di voto.
L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SIRN o a
sciogliere la SIRN
stessa deliberando su questi argomenti con maggioranza qualificata dei 2/3 (due
terzi) dei Soci presenti
e che hanno diritto di voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
entrano in vigore all'atto
dell'approvazione.
In caso di liquidazione della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o
più liquidatori, determinandone
i poteri. I beni costituenti il patrimonio della Società verranno devoluti
integralmente, a
giudizio della SIRN, a favore di enti o associazioni della stessa categoria che
perseguono scopi analoghi.
Art. 18
La
convocazione sia ordinaria che straordinaria dell'Assemblea deve essere fatta
per iscritto
mediante avviso spedito al domicilio del Socio almeno un mese prima della data
fissata tramite raccomandata
A/R, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento. L'Assemblea è valida in
prima
convocazione se è presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto di voto, in
seconda convocazione
(che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un ora da quella
fissata per la prima
convocazione) se è presente almeno 1/10 (un decimo) dei Soci con diritto di
voto. Le deliberazione
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea verrà presieduta dal Presidente della Associazione, o, in sua
assenza, dal Vice Presidente
o, in assenza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.
A cura del Segretario o - in sua assenza - di altro consigliere designato dal
Presidente dell'Assemblea
- verrà steso un verbale dell'Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente
dell'Assemblea stessa e da chi lo ha redatto. Ogni socio ha diritto di prendere
visione del verbale che
verrà conservato agli atti.
Art. 19 -
Il
Consiglio Direttivo è costituito da nove membri eletti tra i Soci Fondatori,
Certificati e Ordinari e Junior, a scrutinio segreto dall'Assemblea ogni due
anni. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più
giovane. In caso di vacanze, le cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei
voti riportati dai non eletti.
Le singole candidature per la elezione del Consiglio Direttivo saranno rese note
dal Presidente e l'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si
svolgeranno le elezioni.
Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due
terzi) del numero
dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti i nove candidati che avranno
riportato il maggior numero di voti.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e possono
essere rieletti consecutivamente
per un altro biennio in misura non eccedente i 2/3 (due terzi) del numero totale
dei Consiglieri.
Fanno parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, anche il Presidente
uscente ed il Presidente
Eletto. Partecipano i Coordinatori delle Sezioni Speciali, Regionali e
Interregionali.
Art. 20
Il
Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la completa realizzazione
dei fini istituzionali
della SIRN sulla base di programmi approvati dall'Assemblea coordinando la
realizzazione
delle iniziative scientifiche e culturali concordate.
Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari Commissioni per
specifici compiti.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre, il riconoscimento ed eventualmente la
revoca delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su
richiesta di quattro dei suoi membri o da 1/5 (un quinto) dei Soci. Le sedute
sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito
del numero degli assenti giustificati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di
parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.
Art 21 -
Possono
essere costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici che possono essere
affidati
anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIRN.
Art. 22 -
La
Presidenza è l'Organo esecutivo della SIRN ed è costituita dal Presidente, dal
Vice- Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente, il
Vice-Presidente e il Segretario sono eletti
dall'Assemblea, tra i Soci Fondatori e Certificati, con votazioni segrete e
distinte. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della SIRN non sono
rinnovabili consecutivamente. Il Segretario potrà essere rieletto
consecutivamente, ma non oltre due mandati. Il Tesoriere viene nominato dal
Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea.
Art. 23 -
Il
Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente la SIRN, convoca e
presiede le Assemblee
dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo. Cura
che vengano
eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle
Assemblee, rimanendo costantemente
in contatto tramite il Segretario, con le Sezioni Speciali, Regionali e
Interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. In caso
di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il
Vice-Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci.
In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea le funzioni vengono assunte dal
Presidente eletto, il
quale conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della sua
elezione.
Art. 24
Il
Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del
Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno stretto
collegamento con la Presidenza, i
membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al
Consiglio Direttivo. Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla
realizzazione degli scopi statutari della SIRN.
L'attività del Segretario si avvale della collaborazione di una Segreteria
Amministrativa, affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal
Segretario ed approvata dal Consiglio Direttiva. Il Tesoriere cura insieme al
Segretario le schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote
ed amministra i beni della SIRN.
Art. 25 -
Il
Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci, eletti dall'Assemblea tra i
Soci Fondatori, Certificati,
Ordinari, e Junior nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio
Direttivo.
I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata.
Essi sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati. Il Collegio
dei Probiviri esprime
parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività
espletate dai Soci in nome
o per conto della Società, tenendo conto dei principi di tutela della Società,
dei suoi componenti e
degli aspetti pertinenti l'attività societaria.
Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia
richiesta una sua deliberazione.
Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i membri in carica.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso
di parità di voti prevale
la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26
Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea
trai Soci Fondatori,
Certificati, Ordinari e Junior nella stessa seduta in cui viene eletto il
Consiglio Direttivo. Essi
non sono rieleggibili consecutivamente.
Art. 27
I
Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e riferiscono,
annualmente, all'Assemblea
dei Soci con relazione scritta. Controfirmano altresì, approvandone la
regolarità, i Bilanci Consuntivi.
I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio
Direttivo in cui facciate conforme all'originale e suoi allegati nei miei rogiti
vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal
Presidente. Essi hanno
diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni.
SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI E SEZIONI SPECIALI
Art. 28
Le
Sezioni Regionali, Interregionali e le Sezioni Speciali hanno una propria
Assemblea ed un
Consiglio Direttivo. la regolamentazione dei quali è demandata al regolamento di
attuazione.
Art. 29
Tutte
le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la SIRN, o suoi
Organi, saranno
sottoposte. con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del
Collegio dei Probiviri; essi
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile.
Art. 30
Il
Regolamento della SIRN ha lo scopo di definire condotte e procedure dei soci e
degli Organismi societari.
Esso è adottato e può essere modificato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi
momento con apposita delibera. Per divenire operativo dovrà essere sottoposto
all'assemblea dei soci che provvederà a
maggioranza qualificata dei due/terzi dei presenti ad approvare lo stesso e le
eventuali sue modifiche.
F.TO: GIANFRANCO MEGNA e LUIGI FRANCESCO RISSO
Genova,
12 OTTOBRE 2004
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam at libero. Suspendisse non risus a diam convallis lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.