Società Italiana di
Riabilitazione Neurologica

Lo statuto

Genova, 12 OTTOBRE 2004

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " S0CIETA' ITALIANA DI RIABILITAZIONE NEUROLOGICA" (SIRN)


 

Art. 1

DENOMINAZIONE SCOPO SEDE

E' costituita l'associazione "Società Italiana dì Riabilitazione Neurologica (SIRN)" La SIRN è Associazione di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, i medici che comunque operino nell'ambito della Riabilitazione Neurologica, nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta.

Art. 2 -

La SIRN ha lo scopo:

  • di promuovere in Italia gli studi finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle metodiche, tecniche e procedure di Riabilitazione Neurologica a seguito di disabilità o menomazione da qualunque causa;

  • di migliorare la qualità in questo settore delle attività riabilitative

  • di svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente, nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

  • di collaborare con il MIUR, le Università, il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri organismi e istituzioni sanitarie e di ricerca;

  • di elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuovere trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
    L'attività della SIRN è coordinata con gli interventi delle istituzioni pubbliche e private, e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.


Art. 3 -

 

La SIRN si propone come Società scientifica multidisciplinare che auspica l'adesione di tutti gli
studiosi interessati alla Riabilitazione Neurologica.
 

Art. 4 -

 

La SIRN ha sede nel Comune di Roma, in Via Tolmino n. 5 e potrà essere in qualunque
momento modificata con delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere ratificata dalla prima
assemblea.

Art. 5 -

 

La SIRN può istituire Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire particolari
aspetti culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione Neurologica. Può istituire inoltre, Sezioni Regionali
ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed
applicativi della Riabilitazione Neurologica.


Art. 6 -

 

La SIRN si propone di perseguire gli scopi statutari in particolare mediante:
a) l'organizzazione dì congressi scientifici nazionali;
b) riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Speciali, Regionali ed Interregionali;
c) altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell'attività scientifica.
d) la promozione e partecipazione a progetti di formazione continua e manageriale anche attraverso lo sviluppo di un sistema di crediti e la elaborazione di linee guida che si inseriscano nel quadro complessivo delle linee guida della Riabilitazione.
e) la promozione e partecipazione a ricerche e progetti multicentrici di miglioramento continuo della qualità.
f) la realizzazione di trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate;
g) la creazione di una propria rivista, o l'adozione di una rivista già esistente quale organo ufficiale
della Società.
h) un notiziario SIRN quale momento periodico di informazione;
i) l'adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità.
j) il collegamento con Società Nazionali ed Internazionali di Riabilitazione e di Neuroriabilitazione.
La SIRN non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa ogni finalità sindacale. La SIRN non potrà
esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione
continua.
Il perseguimento delle finalità e la valutazione dei risultati sarà effettuato con adeguati sistemi di verifica
del tipo e della qualità delle attività svolte.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI


Art. 7 -

 

Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo che diverranno proprietà detla SIRN;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo;
d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della SIRN.
Le entrate della SIRN sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle liberalità, rimborsi o utile derivante da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad
esse;
c) dagli utili derivanti dall'attività imprenditoriale necessaria per le attività di formazione continua;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;, nel rispetto delle normative vigenti
in materia ed in specie relative a finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con
il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;
e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale.
Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di
soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N.,
anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti
pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto
dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
 

Art. 8 -

 

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla
fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo
del successivo esercizio.
 

SOCI


Art 9 -

 

La SIRN è costituita da:
- Soci Fondatori
- Soci Certificati

- Soci Ordinari
- Soci Junior


Possono essere inoltre ammessi:

  • Soci Onorari e

  • Soci Aderenti

con modalità e diritti infraspecificati.
 

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione, è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.
A tal fine dovrà essere annotata sull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai soci.
 

Art. 1O -

 

I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno votato la costituzione della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, ed hanno pagato la quota per la costituzione formale della Società. I Soci Fondatori sono comunque tenuti al pagamento di quote annuali della stessa entità di quelle dovute dai Soci Ordinari. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.
 

Art.11 -

 

Per divenire Socio Certificato è necessario :

  • essere in possesso di una delle seguenti specialità mediche:medicina fisica e riabilitazione, neurologia, neurofisiopatologia, neurochirurgia, neuropsichiatria infantile, geriatria;

  • aver conseguito il "Board of Qualification in Neurorehabilitation" rilasciato dalla SIRN od in alternativa aver completato un periodo di tirocinio dopo la specialità in una struttura di formazione italiana od estera individuata dal Consiglio Direttivo in cui si siano attivati specifici crediti.
     

Per individuare tali strutture il Consiglio Direttivo terrà conto delle indicazioni internazionali e nazionali in tema di accreditamento delle strutture riabilitative e delle loro attività e prestazioni.
aver partecipato a ricerche inerenti la Riabilitazione Neurologica nei termini riconosciuti a livello internazionale l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro.

Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall'Assemblea dei Soci. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea non appena aver atteso al versa mento della quota associativa. I Soci Certificati hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.
 

Art. 12 -

 

Può divenire Socio Ordinario senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro chi, laureato in medicina, è liberamente motivato ad operare secondo i fini istituzionali della SIRN, appartenente alle categorie professionali, al settore specialistico, alle discipline del S.S.N., che operino nell'ambito della Riabilitazione Neurologica nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta.
La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Presidente della SIRN e redatta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall'Assemblea dei Soci. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea non appena aver atteso al versa mento della quota associativa. I Soci Ordinari
hanno diritto di voto in Assemblea e, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono Soci junior gli iscritti alla Società fino al compimento del 35° (trentacinquesimo) anno di età.
Il Consiglio Direttivo può definire, con apposito regolamento, particolari agevolazioni riservate a tali soci, ivi comprese il pagamento di una quota associativa annuale ridotta.
 

Art.13

 

Possono essere riconosciuti Soci Onorari Personalità Italiane e Straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito della Riabilitazione Neurologica. La nomina è effettuata con delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri. I Soci Onorari Italiani e Stranieri sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione. Essi non hanno diritto dì voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.
 

Art. 14


E' previsto il riconoscimento della qualifica di "Soci Aderenti" a quanti, non medici, si interessano di particolari aspetti sociali, culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione Neurologica.
La domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata da due Soci proponenti ed indirizzata al Presidente della SIRN. Ad essa dovrà essere allegato un curriculum. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo. I Soci Aderenti pagano una quota sociale ridotta del 50% (cinquanta per cento), hanno
diritto a partecipare alle attività societarie, a presentare contributi ai congressi, usufruire della rivista come gli altri soci, ma non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche sociali.
 

Art. 15

 

La qualifica di Socio Certificato, Ordinario, Junior, Onorario e Aderente in genere si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall'Assemblea dei Soci e per morosità nel caso dei Soci Ordinari, Certificati, Junior, Aderenti. La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società.
 

ORGANI SOCIALI
 

Art. 16

 

Sono Organi della SIRN:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- La Presidenza
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
E' espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche sociali.
 

ASSEMBLEA DEI SOCI
 

Art. 17

 

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in concomitanza con le attività scientifiche programmate. Essa elabora e fissa in confronto concreto con la realtà scientifica, didattica e assistenziale, le linee programmatiche generali della
SIRN. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative, e le modalità di riscossione, approva i bilanci consuntivo e preventivo e l'attività svolta.

L'Assemblea, fissa la data e la sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dal Consiglio Direttivo L'Assemblea su richiesta anticipata di almeno 60 (sessanta) giorni, può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci che hanno diritto di voto.
L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SIRN o a sciogliere la SIRN stessa deliberando su questi argomenti con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti e che hanno diritto di voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci entrano in vigore all'atto
dell'approvazione.
In caso di liquidazione della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni costituenti il patrimonio della Società verranno devoluti integralmente, a giudizio della SIRN, a favore di enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi.
 

Art. 18

 

La convocazione sia ordinaria che straordinaria dell'Assemblea deve essere fatta per iscritto mediante avviso spedito al domicilio del Socio almeno un mese prima della data fissata tramite raccomandata A/R, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento. L'Assemblea è valida in prima
convocazione se è presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto di voto, in seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un ora da quella fissata per la prima convocazione) se è presente almeno 1/10 (un decimo) dei Soci con diritto di voto. Le deliberazione
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea verrà presieduta dal Presidente della Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.
A cura del Segretario o - in sua assenza - di altro consigliere designato dal Presidente dell'Assemblea - verrà steso un verbale dell'Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e da chi lo ha redatto. Ogni socio ha diritto di prendere visione del verbale che verrà conservato agli atti.
 

CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 19 -

 

Il Consiglio Direttivo è costituito da nove membri eletti tra i Soci Fondatori, Certificati e Ordinari e Junior, a scrutinio segreto dall'Assemblea ogni due anni. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane. In caso di vacanze, le cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei voti riportati dai non eletti.
Le singole candidature per la elezione del Consiglio Direttivo saranno rese note dal Presidente e l'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni.
Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero dei consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti i nove candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio e possono essere rieletti consecutivamente per un altro biennio in misura non eccedente i 2/3 (due terzi) del numero totale dei Consiglieri.
Fanno parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, anche il Presidente uscente ed il Presidente Eletto. Partecipano i Coordinatori delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali.
 

Art. 20

 

Il Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la completa realizzazione dei fini istituzionali della SIRN sulla base di programmi approvati dall'Assemblea coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate.
Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari Commissioni per specifici compiti.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre, il riconoscimento ed eventualmente la revoca delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di quattro dei suoi membri o da 1/5 (un quinto) dei Soci. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito del numero degli assenti giustificati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.
 

Art 21 -

 

Possono essere costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIRN.
 

PRESIDENZA
 

Art. 22 -

 

La Presidenza è l'Organo esecutivo della SIRN ed è costituita dal Presidente, dal Vice- Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario sono eletti dall'Assemblea, tra i Soci Fondatori e Certificati, con votazioni segrete e distinte. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della SIRN non sono rinnovabili consecutivamente. Il Segretario potrà essere rieletto consecutivamente, ma non oltre due mandati. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea.
 

Art. 23 -

 

Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente la SIRN, convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo. Cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente
in contatto tramite il Segretario, con le Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Vice-Presidente ne assume le funzioni fino alla successiva assemblea dei Soci.
In tale occasione, con ratifica dell'Assemblea le funzioni vengono assunte dal Presidente eletto, il quale conclude comunque il proprio mandato alla data prevista all'atto della sua elezione.
 

Art. 24

 

Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della SIRN.
L'attività del Segretario si avvale della collaborazione di una Segreteria Amministrativa, affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttiva. Il Tesoriere cura insieme al Segretario le schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni della SIRN.
 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art. 25 -

 

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci, eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori, Certificati, Ordinari, e Junior nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.
I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata.
Essi sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati. Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai Soci in nome o per conto della Società, tenendo conto dei principi di tutela della Società, dei suoi componenti e
degli aspetti pertinenti l'attività societaria.
Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia richiesta una sua deliberazione.
Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i membri in carica.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 

Art. 26

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea trai Soci Fondatori, Certificati, Ordinari e Junior nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi non sono rieleggibili consecutivamente.
 

Art. 27

 

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e riferiscono, annualmente, all'Assemblea dei Soci con relazione scritta. Controfirmano altresì, approvandone la regolarità, i Bilanci Consuntivi.
I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui facciate conforme all'originale e suoi allegati nei miei rogiti vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente. Essi hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni.
 

SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI E SEZIONI SPECIALI


Art. 28

 

Le Sezioni Regionali, Interregionali e le Sezioni Speciali hanno una propria Assemblea ed un Consiglio Direttivo. la regolamentazione dei quali è demandata al regolamento di attuazione.
 

CONTROVERSIE


Art. 29

 

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la SIRN, o suoi Organi, saranno sottoposte. con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
 

REGOLAMENTO


Art. 30

 

Il Regolamento della SIRN ha lo scopo di definire condotte e procedure dei soci e degli Organismi societari.
Esso è adottato e può essere modificato dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento con apposita delibera. Per divenire operativo dovrà essere sottoposto all'assemblea dei soci che provvederà a maggioranza qualificata dei due/terzi dei presenti ad approvare lo stesso e le eventuali sue modifiche.


F.TO: GIANFRANCO MEGNA e LUIGI FRANCESCO RISSO
 

 

Genova, 12 OTTOBRE 2004
 

 

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