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Statuto Societario
Società Italiana di Riabilitazione Neurologica
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DENOMINAZIONE SCOPO SEDE
Art.1
E' costituita l'associazione "Società Italiana dì Riabilitazione Neurologica (SIRN)" La SIRN è Associazione di rilevanza nazionalecheaccoglie, con lemodalità previste nel presentestatuto, i medici e altriprofessionisti che comunque operino nellambito della Riabilitazione Neurologica , nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziendeuniversitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale che ne facciano richiesta.
Art. 2
La SIRN ha lo scopo:
di promuovere in Italia gli studi finalizzati allo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle metodiche, tecniche e procedure di Riabilitazione Neurologica a seguito di disabilità o menomazione da qualunque causa;
di migliorarela qualità in questo settore delle attivitàriabilitative
di svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazionepermanente, nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
di collaborare con il MIUR, le Università, il Ministero della salute, leRegioni, le Aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri organismi e istituzioni sanitarie e di ricerca;
di elaborare linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuovere trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;
L'attivitàdellaSIRNè coordinatacongli interventi delle istituzioni pubbliche eprivate, e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità.
Art.3
La SIRN si propone come Società scientifica multidisciplinare che auspica l’adesione d itutti gli studio si interessati alla Riabilitazione Neurologica.
Art.4
La SIRN ha sede nel Comune di Roma, in Via Lima n. 31 e potrà essere in qualunque momento modificata con delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere ratificata dalla prima assemblea.
Art. 5
La SIRN può istituire Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici dellaRiabilitazione Neurologica.
Può istituire inoltre, Sezioni Regionali edInterregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Riabilitazione Neurologica.
La SIRN si propone di perseguire gli scopi statutari in particolare mediante:
a) l'organizzazione dì congressi scientifici nazionali;
b) riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Speciali, Regionali ed Interregionali;
c) altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell'attività scientifica.
d) la promozione epartecipazioneaprogetti di formazione continua emanageriale ancheattraversolo sviluppo di un sistemadicrediti e laelaborazione dilinee guidache si inseriscano nel quadro complessivo delle linee guida della Riabilitazione.
e) la promozione e partecipazione a ricerche e progetti multicentrici di miglioramento continuo della qualità.
f) la realizzazioneditrialsdi studio e ricerche scientifiche finalizzate;
g) la creazione di una propria rivista, o l’adozione di una rivista già esistente quale organo ufficiale della Società.
h) un notiziario SIRN quale momento periodico di informazione;
i) l’adesione ad iniziative internazionali aventi le stesse finalità.
j) il collegamento con Società Nazionali ed Internazionali di Riabilitazione e di Neuroriabilitazione.
La SIRN non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa ogni finalità sindacale. La SIRN non potrà esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.
Il perseguimento delle finalità e la valutazione dei risultati sarà effettuato conadeguati sistemi di verificadel tipo e della qualità delle attività svolte.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.7
II Patrimonioè costituito:
a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo chediverranno proprietà della SIRN;
b) da eventualifondidi riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio ;
c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti, pervenutia qualsiasi
titolo;
d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della SIRN.
Le entratedella SIRN sonocostituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle liberalità, rimborsi o utile derivante da manifestazioni culturali e scientifiche o
partecipazioni ad esse;
c) dagli utili derivanti dall'attività imprenditoriale necessaria per leattivitàdiformazionecontinua;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;, nel rispetto
delle normative vigenti in materiaed in specie relative afinanziamenti che possano configurare conflitto
di interesse con il S.S.N. anchese forniti attraverso soggetti collegati;
e) dalle rendite dei beni facenti partedel patrimonio sociale.
Le attività sociali sonofinanziate solo attraverso icontributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti checonfigurino conflitto di interesse con il S.S.N., anchese forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o entipubblici e privati, ivi compresi i contributidelle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Art.8
L'esercizio finanziario chiudeal 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trentagiorni dallafine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancioconsuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
SOCI
Art 9
La SIRN è costituita da:
- Soci Fondatori
- Soci Esperti
- Soci Ordinari
-Soci Junior.
Possono essere inoltre ammessi Soci Onorari e Soci Aderenti con modalità e diritti infraspecificati. Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione, è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.
A tal fine dovrà essere annotatasull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai soci.
Art.10
I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno votato la costituzione della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, ed hanno pagato la quotaper la costituzione formale della Società. I Soci Fondatori sono comunque tenuti al pagamento di quote annuali della stessa entità di quelle dovute dai Soci Ordinari. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.
Art. 11
Con delibera dal Consiglio Direttivo, senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, sono dichiarati Soci Esperti coloroche:
a) siano in posse sso di una delle seguenti specialità mediche: medicina fisica eriabilitazione, neurologia, neurofisiopatologia, neurochirurgia, neuropsichiatria infantile, geriatria;
b) abbiano conseguito l'attestato rilasciato dalla SIRN a completamento di specifici corsi organizzati dalla Scuola di Formazione Superiore in Riabilitazione Neurologica di cui al successivo articolo 28 o in alternativa aver completato un periodo di tirocinio dopo la specialità in una struttura di formazioneitaliana odestera individuatadal Consiglio della Scuola incui si siano attivatispecifici crediti. Per individuare tali strutture il Consiglio della Scuola terrà conto delle indicazioni internazionali e nazionali intema diaccreditamento delle strutture riabilitative e delle loro attività e prestazioni;
c) abbiano partecipato a ricerche inerenti la Riabilitazione Neurologica nei termini riconosciuti a livello internazionale. I Soci Esperti sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall’Assemblea dei Soci. Essiacquistano diritto divotoin Assemblea non appena aver atteso al versa mento della quota associativa. I Soci Esperti inn regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assembleae possono essere eletti a tutte le Cariche
Sociali.
Art. 12
Può divenire Socio Ordinario senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro chi, laureato inmedicina, è liberamente motivato ad operare secondo i fini istituzionali della SIRN, appartenente alle categorie professionali,al settore specialistico, alle discipline del S.S.N., che operino nell’ambito della Riabilitazione Neurologica nelle varie strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di curaprivate accreditate, ecc.) o inregime libero-professionaleche ne facciano richiesta. La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Presidente della SIRN e redatta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione è de liberata dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi sonotenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dall’Assemblea dei Soci. Essi acquistano diritto di voto in Assemblea non appena aver atteso al versamento della quota associativa.
I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e, possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Probiviri e nel Collegio dei Revisori dei Conti. Sono Soci junior gli iscritti alla Società fino al compimento del 35° (trentacinquesimo) anno di età.
Il Consiglio Direttivo può definire, con apposito regolamento, particolari agevolazioni riservate a tali soci, ivi compreseil pagamento diuna quota associativa annuale ridotta.
Art. 13
Possono esserericonosciuti Soci Onorari PersonalitàItaliane e Straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito della Riabilitazione Neurologica nonché quei soci che abbiano rivestito la caricadi Presidente, unavolta cessato il mandato sia quale Presidente che quale Presidente uscente. La nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo adottata all'unanimità dei membri presenti e comunque con voto favorevole di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri. I Soci Onorari Italiani e Stranieri sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione.
Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.
Essi possono tuttavia mantenere la qualifica di socio ordinario e tutti i relativi diritti e prerogative, purché in regolacon il pagamento delle quote associative.
Art.14
E’ previsto il riconoscimento della qualifica di “Soci Aderenti“ a quanti, non medici, si interessano di particolari aspetti sociali, culturali, scientifici e didattici della Riabilitazione Neurologica.
La domandadi iscrizione dovràessere controfirmatada due Soci proponenti ed indirizzata al Presidente della SIRN.
Ad essa dovrà essere allegato un curriculum. L’ammissione è deliberata dal consiglio direttivo. I Soci Aderenti pagano una quota sociale ridotta del 50%(cinquanta per cento), hanno dirittoa partecipare alle attività societarie, a presentare contributi ai congressi, usufruire della rivista come gli altri soci, ma non hanno diritto di voto in Assemblea, né possono ricoprire cariche sociali, se non nei limiti di cui di quanto previsto all'articolo 19.
I Soci Aderenti che siano membri del Consiglio Direttivo hannodirittodi voto in Assemblea per la durata della loro carica.
Fermo restando tutto quanto sopra, ai Soci Aderenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 11, il Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di
Soci Aderenti Esperti.
Art. 15
La qualifica di Socio Esperto, Ordinario, Junior,Onorario e Aderente in genere si perde per decesso, per dimissione, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con deliberaratificata dall’Assemblea dei Soci e per morosità nel caso dei Soci Ordinari, Esperti, Junior, Aderenti. La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società.
ORGANI SOCIALI
Art.16
Sono Organi della SIRN:
- L'Assembleadei Soci
- II Consiglio Direttivo
- La Presidenza
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
E' espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche sociali.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 17
L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in concomitanza con le attività scientifiche programmate. Essa elabora e fissa in confronto concreto con la realtà scientifica, didattica e assistenziale, le linee programmatiche generali della SIRN. Stabilisce inoltre l'ammontare delle quote associative, e le modalità di riscossione, approva i bilanci consuntivo e preventivo e l'attività svolta.
L'Assemblea, fissa la data e la sede dei congressi nazionali, delle altre attività sociali, i temi e le modalità di svolgimento dei congressi, anche sulla base di proposte presentate dalConsiglio Direttivo L'Assemblea su richiesta anticipata di almeno 60 (sessanta) giorni, può essere convocata in via straordinaria dal Presidente sudelibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci che hanno diritto di voto. L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SIRN o a sciogliere la SIRN stessa deliberando su questi argomenti con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti e che hanno diritto di voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci entrano in vigore all'atto dell'approvazione. In casodi liquidazione della Società, l’Assemblea procede alla nominadi uno o più liquidatori,determinandone i poteri. I beni costituenti il patrimonio della Società verrannodevoluti integralmente, agiudizio della SIRN, a favore di entioassociazioni della stessa categoria cheperseguono scopi analoghi.
Art.18
La convocazione sia ordinaria che straordinaria dell'Assemblea deve essere fatta per iscritto mediante avviso spedito al domicilio del Socio almeno un mese prima della data fissata tramite raccomandata A/R, fax o posta elettronica con avviso diricevimento.
L'Assemblea è valida in prima convocazionese è presente almeno la metà dei Soci che hanno diritto di voto, in secondaconvocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un'ora daquellafissataper laprimaconvocazione) se èpresentealmeno1/10 (undecimo)dei Soci condirittodi voto. Le deliberazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea verrà presieduta dal PresidentedellaAssociazione, o,in sua assenza,dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona eletta dall’Assemblea.
A cura del Segretario o –in sua assenza –di altro consigliere designato dal Presidentedell’Assemblea–verrà steso un verbale dell’Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente dell’Assemblea stessa e da chi lo ha redatto.
Ogni socio ha diritto di prendere visione del verbale che verrà conservato agli atti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.19
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Presidente uscente, dal Segretario e dal Tesoriere e da un numero di Consiglieri variabile da dieci adiciotto, eletti comesegue:
-dieci membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori, Esperti, Ordinari e Junior;
-fino ad un massimo di otto membri eletti uno da ciascuna delle seguenti categorie di Soci Aderenti che abbiano conseguito una delle qualifiche sotto riportate, purché composta daalmeno 25 soci, all'uopo riuniti in assemblea speciale:
• Fisioterapisti;
• Infermieri;
• Ingegneri;
• Logopedisti;
• Psicologi;
• Tecnici di Neurofisiopatologia;
• Terapisti Occupazionali;
• Terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva.
Le singole candidature per la elezione del Consiglio Direttivo saranno rese note dal Presidente e l'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane. In caso di vacanze, le cariche verranno ricoperte seguendo l'ordine dei voti riportati dai non eletti;
Ciascun Socio Fondatore, Esperto, Ordinario e Junior potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) del numero dei consiglieri da eleggere e risulterannoeletti i diecicandidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
I membri delConsiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio. I membri del Consiglio Direttivo eletti tra i Soci Fondatori, Esperti, Ordinari e Junior possono essere rieletti consecutivamente per un altro biennio in misura non eccedente i 2/3 (due terzi) del numero totale dei Consiglieri eletti da tali soci. Su invito del Presidente, partecipano alleriunioni del Consiglio Direttivo i Soci Onorari,i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori, i Coordinatori delle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali, il Direttore della Scuola di Formazione Superiore in Riabilitazione Neurologica, nonché ogni altro soggettoil cui intervento sia giudicato utile o opportuno dal Consiglio Direttivo.
Art 20
Il Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la completa realizzazione dei fini istituzionali dellaSIRN sulla base di programmi approvati dall'Assemblea coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate.
Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari Commissioni per specifici compiti.
AI Consiglio Direttivo compete inoltre, il riconoscimento ed eventualmente la revoca delle Sezioni Speciali, RegionalieInterregionali.
Il Consiglio Direttivo è convocatodal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di quattro dei suoi membri o da 1/5 (un quinto) dei Soci. Le sedutesono validequalora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito del numero degli assenti giustificati dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo deliberaamaggioranzasemplice dei presenti.In casodi paritàdi voti prevale la propostacui abbia dato il votofavorevoleil Presidente.
Art.21
Possono essere costituiti in seno al Consiglio Direttivo vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali della SIRN.
PRESIDENZA
Art. 22
La Presidenza è l’Organo esecutivo della SIRN ed è costituitadalPresidente, dalVice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea, tra i Soci Fondatori e Ordinari con votazioni segrete e distinte.
Le cariche di Presidente e Vice-Presidente della SIRN non sono rinnovabili consecutivamente. Il segretario e gli altri membri del Direttivo potranno potrà essere rieletto consecutivamente, ma non oltre due mandati. Il nuovo Presidente viene eletto dall'Assemblea con due anni dianticipo rispetto al momentodi assunzione della carica e, fino a che egli non assume la caricadi Presidente, riveste laqualifica di Presidente Eletto.
Il Presidente cessato dalla carica,durante il mandato del suo successore, riveste la carica di Presidente uscente.
Art. 23
Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente la SIRN, convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo. Cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo ele decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto tramiteil Segretario, conle Sezioni Speciali, Regionali e Interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo.In casodidimissioni o di impedimentopermanente del Presidentein carica, il Vice-Presidente ne assume le funzionifino alla successiva assemblea deiSoci. In taleoccasione, con ratifica dell'Assemblea le funzioni vengono assunte dal Presidente eletto, il quale conclude comunque il propriomandatoalla data prevista all'atto della sua elezione.
Art. 24
Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza,i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della SIRN. L’attività del Segretariosi avvale della collaborazionedi una Segreteria Amministrativa, affidata di norma ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura insieme al Segretario le schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni della SIRN.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 25
Il Collegio dei Probiviri è costituito datre Soci, elettidall'Assembleatrai Soci Fondatori, Esperti,
Ordinari, e Junior nella stessaseduta in cuivieneeletto il Consiglio Direttivo.
I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata. Essi sono rieleggibili consecutivamente per non oltre due mandati. La caricadi Proboviroèincompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai Soci in nome o per conto della Società, tenendo conto dei principi di tutela della Società, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività societaria.
Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente.
Il Collegio deiProbiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia richiesta una sua deliberazione.
Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti imembriin carica.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei presenti. Incaso diparità divoti prevale la proposta cui abbia dato il votofavorevole il Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.26
Il Collegio dei Revisori dei Conti è compostoda tre Socieletti dall'Assemblea trai Soci Fondatori, Esperti, Ordinari e Junior nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi non sono rieleggibili consecutivamente.
Art. 27
I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e riferiscono, annualmente, all'Assemblea dei Soci con relazione scritta.
Controfirmano altresì, approvandone la regolarità, i Bilanci Consuntivi. I Revisori dei Conti partecipano con votoconsultivo alle sedute del Consiglio Direttivoin cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiestala loropresenza dal Presidente. Essi hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni.
ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Art. 28
La Società Italianadi Riabilitazione Neurologica (SIRN), mediante istituzione della .Scuoladi Formazione
Superiore in Riabilitazione Neurologica,promuove losvolgimento di attività formative per fornire a coloro che si occupano di Riabilitazione Neurologica specifiche competenze e qualificazioni.
Il Regolamento della Scuolaèadottato epuò essere modificatodall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranza ordinarie.
L’accesso alle attività formative, per quanto non previsto dallo Statuto, avverràsecondo le modalità riportate nel Regolamento della Scuola.
Il Direttore della Scuola si coordina con il Presidente e con il CD per quanto riguarda la programmazione dell'attività e il finanziamento degli eventi.
SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI E SEZIONI SPECIALI
Art.29
Le Sezioni Regionali, Interregionali ele Sezioni Speciali hanno una propria Assemblea ed un Consiglio Direttivo. La regolamentazione dei quali è demandata al regolamento di attuazione.
CONTROVERSIE
Art. 30
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la SIRN, o suoi Organi, saranno sottoposte.
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senzaformalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
REGOLAMENTO
Art. 31
Il Regolamento della SIRN ha loscopo di definire condotte e procedure dei soci e degli Organismi societari.
Esso è adottato e può essere modificato dal Consiglio Direttivo in qualsiasimomento con apposita delibera. Per divenire operativodovràessere sottopostoall’assemblea dei soci che provvederà a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti ad approvare lo stesso e le eventuali sue modifiche.








